Il nuovo Codice della Crisi ha previsto che il debitore che chiede l'ammissione ad una procedura di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo, se intende ottenere una riduzione o una dilazione di pagamento dei debiti tributari e/o previdenziali, deve presentare all'Agenzia delle Entrate e all'Agente della Riscossione una proposta di transazione fiscale ed agli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, una proposta di transazione contributiva.
La mancata adesione, che deve intendersi sia come assenza di risposta sia come manifesta risposta negativa da parte dell'Erario o degli Enti previdenziali, consente l'approvazione della transazione da parte del Tribunale, nel caso in cui l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'attestatore, la proposta di soddisfacimento del Fisco e/o degli enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.