Concordato semplificato: applicabili le misure protettive e cautelari
Le misure protettive e cautelari disciplinate dagli artt. 54 e 55 del CCII, funzionali ad evitare la dispersione dei valori dell'impresa nel tempo necessario a dichiarare aperta una procedura concorsuale, sono applicabili in via generale a tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, compreso il concordato semplificato.