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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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Criteri di valutazione del tribunale per l'applicazione del cram down ai crediti tributari e contributivi

Il concetto di "soddisfazione in misura non inferiore" a quella ipoteticamente ottenibile dall'apertura del fallimento, come indicato nell'articolo 182 ter, comma 1, primo della legge fallimentare, non può essere interpretato solamente in termini quantitativi e numerici. Esso richiede una valutazione complessa e dettagliata, che tenga conto di ulteriori elementi quali la velocità, le tempistiche e la sicurezza delle obbligazioni garantite.
La valutazione di convenienza che il tribunale deve effettuare nell'applicazione della procedura di cram down per i debiti fiscali e previdenziali consiste principalmente nel confronto tra il trattamento riservato all'Erario secondo la proposta prevista dall'articolo 182 ter della legge fallimentare e il trattamento che l'Erario riceverebbe, in via prognostica, nell'alternativa liquidatoria.
Si tratta di una valutazione che non si limita solamente ai dati quantitativi e alle percentuali di soddisfazione del credito, ma che necessariamente bilancia anche altri aspetti, come ad esempio il tempestivo pagamento del creditore e l'esistenza di eventuali garanzie. Inoltre, tiene conto di valutazioni previsionali, poiché viene simulata una ripartizione finale all'interno della procedura fallimentare, considerando il grado di privilegio specifico dell'Erario, e successivamente si confrontano i risultati ottenuti in termini di entità e tempi di realizzazione con le condizioni economiche previste dalla proposta di trattamento.
 
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