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INDENNITA' UNA TANTUM “ALLUVIONATI”

Nell'ambito del c.d. “Decreto Alluvioni” è stata concessa un'indennità una tantum a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali a decorrere dall'1.5.2023 che hanno interessato le Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.
 
L'indennità in esame è destinata, come specificato dall'INPS nella citata Circolare n. 54 anche ai lavoratori autonomi / titolari di attività d'impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza ossia: artigiani / commercianti iscritti all'IVS, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la gestione speciale ex ENPALS , i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani / commercianti / coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
 
L'indennità è riconosciuta a favore dei predetti soggetti che:
- all'1.5.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente / prevalentemente (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei predetti Comuni alluvionati (Allegato 1 del Decreto 61/2023);
- hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
Con Circolare INPS n. 54 l'istituto ha fornito le istruzioni operative per richiedere l'indennità in esame fornendo chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari, ai requisiti per accedere al beneficio nonchè alle modalità di presentazione della domanda.
 
 
 
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