Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

Approfondisci

news

Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

Approfondisci

news

Cassa medici e odontoiatrici

Approfondisci

news

Cassa Ragionieri

Approfondisci

news

Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

Approfondisci

news

Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

Approfondisci

news

Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

Approfondisci

news

Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

Approfondisci

news

Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

Approfondisci

news

Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

Approfondisci

news

Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

Approfondisci

news

Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

Approfondisci

TFR insinuazione al passivo credito conferito al Fondo di previdenza

Nel contesto della previdenza complementare, l'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 252/2005 fa riferimento generico al "conferimento" del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando alle forme pensionistiche complementari. Tale disposizione lascia aperta la possibilità che, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale riconosciuta dalla legge, le parti possano optare non solo per una delegazione di pagamento (ai sensi dell'articolo 1268 del Codice Civile), ma anche per una cessione di credito futuro (ai sensi dell'articolo 1260 del Codice Civile).

Nel caso in cui il datore di lavoro vada in fallimento, di norma spetta al lavoratore il diritto di richiedere l'insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare. Ciò è dovuto alla risoluzione del rapporto di mandato, che comporta la revoca della delega di pagamento al datore di lavoro. Tuttavia, questa regola può subire un'eccezione nel caso in cui sia emerso durante l'istruttoria che vi sia stata una cessione del credito a favore del predetto Fondo. In tal caso, spetterà al Fondo stesso la legittimazione ad agire ai sensi dell'articolo 93 della legge fallimentare.

Questo principio è stato affermato dalla Prima Sezione Civile che ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore contro la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la sua richiesta di insinuazione al passivo nel fallimento del datore di lavoro, al fine di recuperare il TFR maturato ma non versato nel Fondo complementare.

VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
via Antonio Gramsci 85
47122 Forli
Tel. +39 0543818248
Fax +39 0543818248
E-mail: segreteria@studio-mariani.com

P.Iva 02713451207 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate