Continuazione dell'attività in caso di apertura di liquidazione controllata
La procedura di liquidazione controllata ha come obiettivo principale la liquidazione dei beni aziendali e non consente la continuazione dell'attività imprenditoriale come una continuità aziendale o un esercizio provvisorio. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 211, comma 1, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), non è richiamato dall'articolo 275 dello stesso codice che pertanto non fa riferimento all'esercizio provvisorio.
Di conseguenza, se il richiedente desidera svolgere un'attività durante la procedura di liquidazione, questa deve essere condotta utilizzando beni che non fanno parte del patrimonio aziendale, poiché tutti i beni aziendali sono destinati alla liquidazione e possono essere temporaneamente utilizzati dal richiedente fino alla loro vendita o comunque per garantirgli un sostentamento fino a quando non troverà una nuova occupazione.