Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore con liberazione dei debiti e domanda di esdebitazione
Nella procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta presentata dal soggetto sovraindebitato gode di una certa flessibilità nella sua formulazione, permettendo una realizzazione concreta che può comprendere diverse opzioni. Tra queste opzioni rientrano la dilazione dei pagamenti, la riduzione degli importi da corrispondere, la falcidia o il soddisfacimento parziale dei crediti in qualsiasi forma concordata.
Qualora il piano approvato contempli la liberazione totale o parziale del debitore dal debito, l'esecuzione del piano omologato automaticamente rende i debiti non soddisfatti esigibili solamente fino al momento in cui è stato completato il pagamento del debito ristrutturato. Di conseguenza, in questa specifica situazione, qualsiasi ulteriore richiesta da parte del debitore ai sensi degli articoli 278 e 283 (esdebitazione) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) deve essere dichiarata inammissibile.
In sintesi, la procedura del piano del consumatore, o accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, offre una flessibilità nella proposta di ristrutturazione, permettendo dilazioni o riduzioni dei debiti. Se il piano approvato include la liberazione totale o parziale del debitore dal debito, i debiti residui diventano inesigibili dal momento del rispetto delle condizioni del piano. In tal caso, eventuali future richieste di esdebitazione da parte del debitore, in base agli articoli 278 e 283 del CCII, non possono essere prese in considerazione.