L'istituto dell'esdebitazione è una misura premiale che mira a liberare un soggetto interessato da liquidazione giudiziale o liquidazione controllata dai debiti residui verso i creditori concorsuali non soddisfatti, a condizione che siano rispettati specifici presupposti e requisiti.
Le norme che regolano l'esdebitazione si trovano negli articoli 278 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), che disciplinano il procedimento esdebitativo nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata. In particolare l'art. 280 CCII indica i requisiti per accedere all'esdebitazione:
1. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio o altri delitti legati all'attività d'impresa, a meno che non sia stata ottenuta la riabilitazione.
2. Non aver distratto attivi o esposto passività insussistenti, né causato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito.
3. Non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e aver fornito agli organi preposti tutte le informazioni e i documenti necessari.
4. Non aver già beneficiato di un'altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione.
5. Non aver già beneficiato dell'esdebitazione due volte in passato.
Non è previsto, a differenza di quanto prevedeva l'art. 142 della Legge Fallimentare, che i creditori concorsuali devono essere stati soddisfatti almeno in parte per poter concedere l'esdebitazione.
In base agli articoli 279 e 281 CCII l'esdebitazione può essere concessa anche durante la liquidazione giudiziale su istanza del debitore, o d'ufficio durante la liquidazione controllata (l'art. 282 prevede infatti che l'effetto esdebitativo è automatico) purché siano trascorsi almeno tre anni dall'apertura della procedura o alla sua chiusura. Pertanto se l'esdebitazione viene dichiarata prima della chiusura delle attività liquidatorie, queste proseguono solo per i beni che costituiscono la massa attiva concorsuale e non per quelli che potranno essere acquisiti dal soggetto esdebitato in seguito.