Ristrutturazione debiti del consumatore: esclusa la casa di abitazione
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologato anche se il debitore sovraindebitato desidera escludere la casa di abitazione dalla liquidazione per destinare il ricavato ai creditori, come previsto dall'art. 67 co. 5 CCI. Le condizioni per questa esclusione sono le seguenti:
Il debitore deve essere in regola con il pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa e deve aver onorato tutti i diritti ad esso correlati.
La relazione del gestore OCC deve certificare che l'esclusione non arrecherà danno agli altri creditori, verificando che la liquidazione della casa soddisferà il creditore ipotecario senza generare altri importi residui per gli altri creditori.