Ristrutturazione dei debiti del consumatore – verifica del merito creditizio
L'OCC nella sua relazione da allegare alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come previsto dall'art. 68 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), deve verificare se il soggetto finanziatore ha considerato il merito creditizio nel momento in cui è stato concesso il finanziamento (art. 68 comma 2 CCII). Ai fini di tale verifica il soggetto finanziatore deve aver considerato il reddito disponibile del debitore al netto dell'importo necessario al mantenimento di uno stile di vita dignitoso. Quest'ultimo viene quantificato in misura non inferiore al all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
Il finanziatore che non abbia tenuto conto nella concessione del finanziamento del merito creditizio, come sopra specificato, determinando la situazione di indebitamento, non può opporsi o presentare reclami in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, come stabilisce l'art. 69, comma 2, CCII.