INPS - Circ. n. 86 del 10.10.2023 : Saldo e stralcio contributi
Con la circolare numero 86 del 10 ottobre 2023, l'INPS fornisce istruzioni per attuare quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, numero 48 (noto come Decreto Lavoro), successivamente convertito nella legge 3 luglio 2023, numero 85, con alcune modifiche. Tale articolo consente ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, ai lavoratori autonomi agricoli e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS di richiedere all'Istituto il riesame dei debiti annullati a causa delle misure di "stralcio mille euro".
La circolare sottolinea che coloro che desiderano pagare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale devono presentare una domanda entro il 10 novembre e effettuare il pagamento entro il 31 dicembre, in base all'importo calcolato e comunicato dall'INPS.
Il decreto-legge numero 119/2018 (convertito nella legge numero 136/2018) e successivamente la Legge di Bilancio 2023 hanno stabilito l'annullamento automatico dei debiti contributivi rispettivamente dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Poiché le categorie di contribuenti interessate da questa normativa sono escluse dall'applicazione automatica delle prestazioni, la posizione assicurativa cresce in relazione ai contributi versati. La disposizione introdotta dal Decreto Lavoro mira a impedire che questi soggetti subiscano danni dovuti all'annullamento automatico dei debiti contributivi.
Pertanto, coloro che desiderano versare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale dovranno presentare una specifica domanda all'INPS. È possibile richiedere il riesame dei debiti annullati se, alla data dell'annullamento, i debiti erano oggetto di:
Rateizzazione concessa dall'agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso.
Procedimento giudiziale finalizzato a verificare la validità della richiesta dell'Istituto.
Notifica di pagamento o azioni esecutive dell'agente della riscossione.
L'INPS ha predisposto due modelli di domanda distinti, considerando le due diverse misure di stralcio applicate.