Liquidazione controllata di società di persone e coordinamento con le procedure relative ai soci illimitatamente responsabili
Nel contesto della liquidazione controllata di società di persone, si applica, per analogia, il principio stabilito all'art. 257 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII), ricorrendo la stessa ratio. Ciò consente di coordinare la procedura relativa alla società e quelle relative ai soci illimitatamente responsabili.
Questa possibilità deriva dal richiamo all’art. 256 del CCII contenuto nell’art. 270, comma 1, CCII e dal richiamo al citato art. 256 previsto nell'art. 257 dello stesso codice.
Alla luce di quanto sopra indicato, tutti gli atti confluiscono all'interno della procedura della società, salvo quanto specificato nelle disposizioni del CCII, salva la formazione di distinte masse attive e passive e rimanendo comunque aperte le procedure relative ai soci.
Questo approccio agevola la gestione delle procedure, aumenta l'efficienza e riduce i costi complessivi. Ad esempio, permette l'apertura di un singolo conto bancario e la gestione di un’unica pec.