La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona, con la sentenza n. 80/1/2023, ha stabilito che la prova che la notifica di un avviso di liquidazione, trasmesso a mezzo posta ordinaria, si sia perfezionata non può essere assolta allegando il report di spedizione estrapolato dal sito di Poste Italiane.