L'articolo 26 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza delinea il concetto di competenza territoriale in materia di procedure concorsuali. Esso stabilisce che il tribunale competente è quello del luogo in cui l'imprenditore ha la propria sede principale o il proprio domicilio, a meno che la legge non preveda specifiche eccezioni.
Anche il trasferimento della residenza all’estero non esclude il diritto di accedere ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza purchè si sia trasferito da meno di un anno.
L'articolo 27, precisa che la procedura sia aperta nel luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi interessi. Questa disposizione mira a garantire un'applicazione più adeguata e efficace della procedura concorsuale, tenendo conto delle reali attività e degli interessi economici dell'imprenditore.