Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi: quando si può procedere all'emissione della nota di variazione in diminuzione?
L'articolo 26, comma 2, del decreto IVA, prima del 26 maggio 2021, consentiva di dedurre l'imposta in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o esecutive infruttuose. La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2000 chiariva che ciò avveniva quando il creditore non riceveva nulla dopo la ripartizione dell'attivo nel fallimento. La Corte di Cassazione del 2014 confermava la necessità di partecipazione attiva del creditore alla procedura concorsuale per dedurre l'imposta. Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, si richiedeva la certezza dell'insolvenza del debitore prima di emettere la nota di variazione. La Legge Fallimentare stabilisce che la chiusura del fallimento non è impedita da giudizi in corso. Applicando queste direttive, le note di variazione possono essere emesse solo dopo la conclusione dei giudizi e la distribuzione definitiva delle somme ai creditori. Le modifiche del 2021 consentono l'emissione di note di variazione in diminuzione in nuovi casi, ma per le procedure precedenti si applica ancora la regolamentazione precedente. Pertanto, in caso di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, si deve ancora attendere la conclusione dei giudizi e la distribuzione finale delle somme prima di emettere la nota di variazione.