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La valutazione dell’utilità prospettica nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII

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Premi di risultato e indennità: nuove imposte sostitutive agevolate per i dipendenti privati

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Incrementi retributivi 2026: imposta sostitutiva al 5% per i lavoratori del settore privato

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IRPEF 2026

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Collocazione e Esdebitazione dei Crediti di Mantenimento nel Concordato Minore

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Ex imprenditore sovraindebitato può accedere al piano del consumatore

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Concordato semplificato CCII verifica dei presupposti

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Collegio Sindacale – importanza del verbale dell’attività svolta

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Portale Enea aggiornato

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Rottamazione quinques

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Invio dati STS

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Liquidazione giudiziale: la Cassazione chiarisce gli oneri formali

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Apertura della liquidazione controllata in presenza di finanza esterna

La procedura di liquidazione controllata può essere avviata anche se il debitore, non avendo la disponibilità di redditi, beni mobili o immobili che possano essere venduti, metta a disposizione della procedura esclusivamente una somma di denaro fornita da soggetti terzi.

Quindi in assenza di attivo liquidabile per soddisfare i creditori, la liquidazione controllata può essere aperta con la messa a disposizione di finanza esterna, che può essere erogata anche in un’unica soluzione.

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