Con l’Ordinanza n. 36244 del 28/12/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili, in tema di valore probatorio della contabilità “parallela” rinvenuta in sede di verifica fiscale.
Con riferimento alla veridicità sostanziale del contenuto dei documenti estrapolati dal computer installato presso la sede aziendale, il PVC fa fede fino a prova contraria. La documentazione extracontabile reperita presso la sede dell'impresa costituisce elemento probatorio, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità. Ciò vale anche per la contabilità “parallela” rinvenuta nei documenti informatici estrapolati dai computers a disposizione dell'imprenditore.