Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

Approfondisci

news

Parti correlate: focus dei controlli nella governance aziendale

Approfondisci

news

Fallimento della società semplice: la Corte costituzionale tutela i soci

Approfondisci

news

Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

Approfondisci

news

Revisione legale e ispezioni di qualità: come prepararsi al meglio

Approfondisci

news

Terminate le risorse per il credito di imposta 4.0 per investimenti effettuati nel 2025

Approfondisci

news

Cassa periti industriali

Approfondisci

news

Cassa notai

Approfondisci

news

Cassa medici e odontoiatrici

Approfondisci

news

Cassa Ragionieri

Approfondisci

news

Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

Approfondisci

news

Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

Approfondisci

Valutazione della colpa nella procedura di ristrutturazione dei debiti

A differenza dell'art. 12-bis della legge 3/2012, l’art. 69 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È stata quindi eliminata la valutazione, da parte del giudice, della colpa genericamente intesa, senza distinzione tra colpa lieve e colpa grave.
Tale modifica è stata inserita per non richiedere requisiti soggettivi troppo rigidi per l’ammissione a tale procedura e per non lasciare eccessiva discrezionalità al giudice in riferimento al giudizio di omologa.
Il legislatore nell’inserire il concetto di colpa grave ha voluto anche considerare la qualità dei soggetti ricorrenti, che spesso non sono nelle condizioni e non hanno le capacità di rendersi conto del loro progressivo indebitamento.
Il giudice non deve più valutare se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma solo se lo ha determinato con colpa grave, malafede o atti fraudolenti.
Inoltre si deve tenere conto anche del comportamento del soggetto finanziatore, per il quale è necessario valutare se, al momento dell’erogazione del prestito, ha agito diligentemente valutando il merito creditizio del soggetto richiedente.
Nel caso in cui non abbia correttamente valutato il merito creditizio, tale creditore che abbia quindi “colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento” non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa (art. 69, comma 2, CCII).
 
VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
via Antonio Gramsci 85
47122 Forli
Tel. +39 0543818248
Fax +39 0543818248
E-mail: segreteria@studio-mariani.com

P.Iva 02713451207 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate