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Attivo costituito solo da pensione inferiore a mille euro: inammissibile la liquidazione controllata

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Determinazione degli interessi di un titolo esecutivo

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Quantificazione del limite di mantenimento nella liquidazione controllata

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Condizioni di ammissibilità dei soci al concordato minore

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Azione revocatoria ordinaria: subentro del liquidatore

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Rigetto della istanza di esdebitazione: possibilità di reclamo

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Accertamento: torna il redditometro

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Lettera di incarico considerata fondamentale nella revisione legale dei conti

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Clausole collegate al tasso Euribor: ipotesi di nullità parziale

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Preclusione della riduzione dei termini per l’accertamento per gruppo IVA

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Come contabilizzare le imposte anticipate e differite

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La responsabilità del revisore nella rilevazione delle frodi (ISA Italia 240)

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Valutazione della colpa nella procedura di ristrutturazione dei debiti

A differenza dell'art. 12-bis della legge 3/2012, l’art. 69 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È stata quindi eliminata la valutazione, da parte del giudice, della colpa genericamente intesa, senza distinzione tra colpa lieve e colpa grave.
Tale modifica è stata inserita per non richiedere requisiti soggettivi troppo rigidi per l’ammissione a tale procedura e per non lasciare eccessiva discrezionalità al giudice in riferimento al giudizio di omologa.
Il legislatore nell’inserire il concetto di colpa grave ha voluto anche considerare la qualità dei soggetti ricorrenti, che spesso non sono nelle condizioni e non hanno le capacità di rendersi conto del loro progressivo indebitamento.
Il giudice non deve più valutare se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma solo se lo ha determinato con colpa grave, malafede o atti fraudolenti.
Inoltre si deve tenere conto anche del comportamento del soggetto finanziatore, per il quale è necessario valutare se, al momento dell’erogazione del prestito, ha agito diligentemente valutando il merito creditizio del soggetto richiedente.
Nel caso in cui non abbia correttamente valutato il merito creditizio, tale creditore che abbia quindi “colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento” non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa (art. 69, comma 2, CCII).
 
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