Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Liquidazione controllata: il debitore non può impugnare lo stato passivo esecutivo

Approfondisci

news

Fringe benefit auto aziendali: il Decreto Omnibus cambia ancora le regole dal 2026

Approfondisci

news

Preliminare di vendita e plusvalenze

Approfondisci

news

Gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati arrivano nel cassetto fiscale

Approfondisci

news

Concordato preventivo biennale: dichiarazione integrativa senza decadenza dal CPB dopo il Correttivo Omnibus

Approfondisci

news

Concordato preventivo biennale: l'avviso bonario può far decadere dal CPB se non viene pagato entro 60 giorni

Approfondisci

news

Composizione negoziata: caratteristiche del progetto di piano

Approfondisci

news

Compiuta giacenza e sospensione feriale

Approfondisci

news

Liquidazione controllata: l’IMU maturata durante la procedura non può essere pagata prima della vendita dell’immobile

Approfondisci

news

Liquidazione controllata: inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura

Approfondisci

news

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

Approfondisci

news

Cassa Dottori commercialisti ed esperti contabili

Approfondisci

Concordato minore e pagamento del compenso dell’OCC

Nella procedura di concordato minore è opportuno che il gestore attenda la conclusione della fase esecutiva e la prova dell’interlocuzione con il debitore prima di procedere al pagamento del proprio compenso e del compenso dell’OCC, che devono comunque essere liquidati dal Giudice.
Pertanto se il gestore ha già provveduto al pagamento del proprio compenso e dell'OCC durante la procedura di concordato minore, senza attendere la liquidazione da parte del Giudice, lo stesso si assume il rischio di una possibile liquidazione non conforme e dell'eventuale obbligo di restituzione. In questa situazione, il Giudice deve aspettare il completamento della fase esecutiva e la dimostrazione dell'interazione con il debitore prima di procedere con la liquidazione del compenso dell'OCC e autorizzare il relativo pagamento. Questo processo è necessario anche nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, al fine di ratificarlo ufficialmente e decretare la conclusione della fase esecutiva.
 
VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate