Concordato minore e pagamento del compenso dell’OCC
Nella procedura di concordato minore è opportuno che il gestore attenda la conclusione della fase esecutiva e la prova dell’interlocuzione con il debitore prima di procedere al pagamento del proprio compenso e del compenso dell’OCC, che devono comunque essere liquidati dal Giudice.
Pertanto se il gestore ha già provveduto al pagamento del proprio compenso e dell'OCC durante la procedura di concordato minore, senza attendere la liquidazione da parte del Giudice, lo stesso si assume il rischio di una possibile liquidazione non conforme e dell'eventuale obbligo di restituzione. In questa situazione, il Giudice deve aspettare il completamento della fase esecutiva e la dimostrazione dell'interazione con il debitore prima di procedere con la liquidazione del compenso dell'OCC e autorizzare il relativo pagamento. Questo processo è necessario anche nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, al fine di ratificarlo ufficialmente e decretare la conclusione della fase esecutiva.