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Rateizzazione delle plusvalenze – Novità della legge di bilancio 2026

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Indice Istat Marzo 2026

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Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

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Misure protettive ex art 44 CCII

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

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Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

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Transazione fiscale: il ruolo del giudice

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INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

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Evoluzione dell'assurance sulla sostenibilità alla luce del D.Lgs. 125/2024

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CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata

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ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

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Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

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Concordato minore e pagamento del compenso dell’OCC

Nella procedura di concordato minore è opportuno che il gestore attenda la conclusione della fase esecutiva e la prova dell’interlocuzione con il debitore prima di procedere al pagamento del proprio compenso e del compenso dell’OCC, che devono comunque essere liquidati dal Giudice.
Pertanto se il gestore ha già provveduto al pagamento del proprio compenso e dell'OCC durante la procedura di concordato minore, senza attendere la liquidazione da parte del Giudice, lo stesso si assume il rischio di una possibile liquidazione non conforme e dell'eventuale obbligo di restituzione. In questa situazione, il Giudice deve aspettare il completamento della fase esecutiva e la dimostrazione dell'interazione con il debitore prima di procedere con la liquidazione del compenso dell'OCC e autorizzare il relativo pagamento. Questo processo è necessario anche nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, al fine di ratificarlo ufficialmente e decretare la conclusione della fase esecutiva.
 
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