Trattamento delle spese condominiali nelle esecuzioni e nelle procedure concorsuali
La posizione del debitore durante l’esecuzione immobiliare si presenta completamente diversa, anzi, opposta, rispetto a quella del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale o liquidazione controllata. Uno degli effetti primari dell'avvio della procedura concorsuale principale è lo spossessamento del debitore, ovvero il trasferimento dei poteri di disposizione e amministrazione del suo patrimonio agli organi della procedura. Questo comporta che tutti gli atti e i pagamenti successivi diventano inefficaci nei confronti della procedura e dei creditori concorrenti riceventi.
Il Legislatore ha limitato la prededuzione alle sole spese condominiali accumulate dopo l'inizio della procedura concorsuale, stabilendo una disciplina armonica e compatibile sia con la Legge Fallimentare, ora CCII ex d.lgs. 14/2019 e successive modifiche, sia con il sistema codicistico nell'ambito dell'esecuzione. Infatti, mentre durante l'esecuzione forzata il debitore conserva la disponibilità dei beni pignorati, rimanendo quindi vincolato agli obblighi derivanti, come le spese condominiali, nella liquidazione giudiziale il debitore perde la disponibilità del bene, gestito dalla procedura concorsuale che deve sopportare i relativi oneri, e non ha più la possibilità di estinguere in modo efficace posizioni debitorie