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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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Trattamento delle spese condominiali nelle esecuzioni e nelle procedure concorsuali

La posizione del debitore durante l’esecuzione immobiliare si presenta completamente diversa, anzi, opposta, rispetto a quella del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale o liquidazione controllata. Uno degli effetti primari dell'avvio della procedura concorsuale principale è lo spossessamento del debitore, ovvero il trasferimento dei poteri di disposizione e amministrazione del suo patrimonio agli organi della procedura. Questo comporta che tutti gli atti e i pagamenti successivi diventano inefficaci nei confronti della procedura e dei creditori concorrenti riceventi.
Il Legislatore ha limitato la prededuzione alle sole spese condominiali accumulate dopo l'inizio della procedura concorsuale, stabilendo una disciplina armonica e compatibile sia con la Legge Fallimentare, ora CCII ex d.lgs. 14/2019 e successive modifiche, sia con il sistema codicistico nell'ambito dell'esecuzione. Infatti, mentre durante l'esecuzione forzata il debitore conserva la disponibilità dei beni pignorati, rimanendo quindi vincolato agli obblighi derivanti, come le spese condominiali, nella liquidazione giudiziale il debitore perde la disponibilità del bene, gestito dalla procedura concorsuale che deve sopportare i relativi oneri, e non ha più la possibilità di estinguere in modo efficace posizioni debitorie
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