Il tribunale di Mantova, Ufficio Esecuzioni, alla richiesta dell’originario creditore procedente di prevedere all’interno del piano di ripartizione l’attribuzione allo stesso delle spese legali sostenute per l’avvio della procedura esecutiva, ha stabilito che qualora nella procedura esecutiva immobiliare, all’originario creditore procedente, subentri il curatore fallimentare ai sensi dell’art. 216, c. 10, CCI, l’intero ricavato della vendita, al netto delle sole spese sostenute per gli ausiliari del giudice dell’esecuzione, va attribuito alla curatela.