Il termine concesso in base all'articolo 44 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) deve essere computato dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Questa determinazione è fondamentale per coordinare tale periodo, per il quale il legislatore non ha fornito indicazioni specifiche, con la scadenza del termine assegnato per le misure protettive, quando richieste, e comunque nel rispetto del principio di accessibilità delle informazioni relative al regime di pubblicità.
In assenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale, è possibile stabilire un termine di 60 giorni dalla data di registrazione nel Registro delle Imprese della domanda ai sensi dell'articolo 44 del CCII. Entro questo periodo, il debitore deve presentare la proposta di concordato preventivo con il piano, accompagnata dall'attestazione di veridicità dei dati e della fattibilità, nonché dalla documentazione richiesta dall'articolo 39, commi 1 e 2. In alternativa, può depositare la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, allegando la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 1, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 39, commi 1 e 2.