Credito da assegno di mantenimento nella liquidazione controllata
In merito alla liquidazione controllata l’art. 268, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), prevede che al momento dell’apertura della procedura, nella determinazione del limite di reddito siano considerati anche gli importi dovuti quale assegno di mantenimento.
Pertanto il credito derivante dall’assegno di mantenimento non può essere insinuato al passivo della procedura di liquidazione controllata, a meno che non vi siano pagamenti arretrati non corrisposti.
Alla luce di quanto sopra indicato sarà quindi il debitore a provvedere direttamente a tali pagamenti futuri a titolo di assegno di mantenimento utilizzando la quota di reddito rimasta a propria disposizione.