Con il decreto “milleproroghe” è stato stabilito se entro il 15 marzo 2024 il debitore provvede al pagamento completo delle rate, stabilite dall'articolo 1, comma 232, L. 197/2022, anche nel caso in cui esse siano state versate in ritardo, in modo insufficiente o non siano state versate affatto, ciò non comporta l'inefficacia della definizione. Questa disposizione si applica sia alle rate scadute nell'anno 2023 che a quelle con scadenza il 28 febbraio 2024 e si estendono ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, D.L. 61/2023, relativamente ai pagamenti delle rate scadute il 31 gennaio 2024 e il 28 febbraio 2024.