Fattibilità del concordato preventivo - Valutazione ex-ante
La Cass. civile sez. I, n.15809 del 07/06/2021, afferma che il Tribunale ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.
Il Tribunale di Forlì, in sede di omologa del concordato preventivo, ha affermato che “non è possibile ritenere con valutazione prognostica ex ante che il piano presentato sia impossibile nell’oggetto o irrealizzabile nella sua causa concreta, essendo fondato sostanzialmente sull’incasso di crediti verso l’affittuaria e verso i soci, nella misura indicata nella proposta e sulla vendita dell’azienda e dell’immobile mediante procedure competitive, per le quali vi sono già le proposte di acquisto da parte dell’attuale affittuaria e, quanto al solo immobile, l’interessamento di altro soggetto per un prezzo peraltro superiore a quello indicato nella proposta, pari a € 800.000, corrispondente al valore di stima indicata dal perito del tribunale.”