La discussione riguarda la continuazione delle procedure di sovraindebitamento dopo la morte del debitore, focalizzandosi sull'applicazione dell'art. 35 CCII, che disciplina la prosecuzione delle procedure liquidatorie nei confronti degli eredi. La legge 3/2012 non contemplava questa situazione, portando la giurisprudenza a interpretare analogicamente l'art. 12 l. fall., favorendo la prosecuzione della liquidazione.
Tuttavia, l'introduzione degli artt. 35 e 36 CCII ha chiarito la disciplina della morte del debitore, permettendo la continuazione delle procedure anche con gli eredi. Questo principio è stato esteso alle procedure negoziali come il concordato minore e la ristrutturazione del consumatore, suscitando dibattiti sulla loro compatibilità e applicabilità.La giurisprudenza ha adottato diversi approcci: alcuni tribunali favoriscono la continuazione delle procedure anche nei confronti degli eredi, mentre altri preferiscono rimettere la decisione alla loro discrezionalità.
Per quanto riguarda la ristrutturazione del consumatore, la morte del debitore può interrompere la procedura, specialmente se prevede pagamenti dilazionati nel tempo. In tal caso, la prosecuzione può avvenire nell'interesse dei partecipanti rimasti, senza necessariamente coinvolgere gli eredi del defunto.