Scioglimento del vincolo sociale delle società di persone in caso di fallimento
Con la sentenza n. 36378 del 29/12/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, in quanto l'esclusione di diritto del socio dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto, in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., non opera nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società di persone, a causa della responsabilità illimitata del socio. Il disposto è volto a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio.