SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RICAPITALIZZAZIONE NEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza consente l’accesso alle procedure di risoluzione della crisi anche a società con perdite rilevanti senza procedere alla preventiva ricapitalizzazione.
Le tre diverse disposizioni (art. 20: la composizione negoziale della crisi, art. 64: gli accordi di ristrutturazione e art art.89: il concordato preventivo) sospendono gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e la relativa causa di scioglimento, senza sospendere gli obblighi di natura informativa previsti nel codice civile.
Nonostante le varie condizioni previste, l'obiettivo comune è consentire alle società con perdite significative di accedere a tali procedure senza necessariamente ricorrere a operazioni di ricapitalizzazione. Questo principio, simile a quanto stabilito dall'art.182 sexies della legge fallimentare, si basa sull'idea che il controllo giudiziario possa offrire ai creditori una protezione superiore rispetto al capitale sociale.