Composizione negoziata - misure protettive e cautelari nel prolungamento della garanzia MCC
Il Tribunale di Gorizia, con ordinanza del 19 Marzo 2024 ha stabilito che, in merito alla misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, non è ravvisabile la funzionalità con il buon esito delle trattative nella richiesta al Giudice di imporre al MCC di accordare il prolungamento della garanzia statale sul finanziamento, in quanto si tratterebbe di ordinare a detto istituto l’espressione di una determinata volontà contrattuale, modificando un elemento del contratto di garanzia inizialmente sottoscritto (la durata), elemento che tra l’altro dipende dai complessi rapporti tra soggetto finanziatore, MCC e debitore, cosicché non vi è alcuno spazio per l’ottenimento in via coattiva di un tale risultato, essendo rimesso al libero esercizio della volontà contrattuale di tutte le parti coinvolte in sede di rinegoziazione dei finanziamenti.