Fallimento: pagamento parziale di compenso professionale e IVA
La Cassazione, con sentenza n. 5294/2024 ha stabilito che, nell’ambito di credito di rivalsa IVA chiesto a rimborso all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il piano di riparto, approvato dal G.D., disponga il pagamento solo parziale del credito relativo a compensi per prestazioni professionali svolte in favore di una società poi fallita, il professionista può chiedere a rimborso l’IVA solo proporzionalmente alla porzione di credito assegnatagli, pur avendo anticipato il versamento dell'imposta sull'intero compenso, in quanto “l’obbligazione derivante dalla prestazione professionale è unicum comprensivo dell’imponibile e dell’iva per cui se il riparto fallimentare ha assegnato al creditore una quota del credito pari a 45,20% questa quota vada calcolata sull’importo complessivo del credito comprensivo dell’Iva”.