Se il titolo esecutivo giudiziale dispone il pagamento di "interessi legali" senza specifiche e senza un accertamento specifico del giudice sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla presentazione della domanda giudiziale, la misura degli interessi corrisponde al tasso previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (come previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.). Il giudice dell'esecuzione non può integrare il titolo, quindi i interessi maturati dopo la domanda saranno calcolati secondo il tasso stabilito dall'art. 1284, comma 1, c.c.