Nel contesto normativo disposto sempre più a contrastare il fenomeno delle compensazioni indebite, si immettono importanti novità, contenute nell’articolo 3, D.L. 124/2019 (modificato nella legge 157/2019), per i crediti maturati nel periodi d’imposta 2019 , anche per i tributi diversi dall’iva (come ad esempio irpef, ires, irap),e per importi superiori a 5000 euro annui, il loro utilizzo in compensazione orizzontale è ammessa solo dopo 10 giorni dall’invio telematico della dichiarazione dalla quale derivano.
Con le nuove modifiche, si ampliano i casi nei quali bisogna fare ricorso ai canali ufficiali dell’Agenzia per inviare i modelli F24 recanti compensazioni orizzontali, anche parziali: soggetti privati e sostituti d’imposta sono tenuti a presentare i modelli F24 tramite Entratel o Fisconline, oppure ricorrendo ad intermediari abilitati.
Per crediti iva annuali inferiori a 5000 euro compensazione “libera”
Chi intende servirsi in compensazione del credito iva annuale maturato nell’anno 2019 per importi inferiori a 5000 euro può presentare il modello F24:
a partire dal 1° gennaio 2020;
senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Compensazione dei crediti iva annuali per valori maggiori di 5000 euro
Chi ha intenzione di compensare il credito Iva, maturato nell’anno 2019, per un ammontare superiore a 5000 euro, è obbligato a presentare la dichiarazione annuale iva prima di poter utilizzare per la parte eccedente il limite.