Ristrutturazione dei debiti del consumatore – socio accomandante s.a.s.
Il Socio accomandante di una sas può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 CCII.
Spetta al gestore nominato e successivamente al deposito della proposta, al Giudice verificare che ci sia il requisito soggettivo di consumatore del ricorrente ovvero che il sovraindebitamento non sia stato determinato nemmeno in parte dall'attività societaria e poter sostenere quindi la sua estraneità all'attività imprenditoriale.
Il debitore che abbia concesso garanzie o prestato fideiussioni in favore della società e che abbiano quindi incrementato l'esposizione debitoria dello stesso non potrà accedere alla procedura ex art. 67.