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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Leasing dell'auto a deducibilità limitata e durata minima contrattuale

A partire dal 29 aprile 2012, i contratti di locazione finanziaria presentano un doppio binario tra la durata del contratto (stabilita tra l'impresa e la società di leasing) ed il periodo di deduzione fiscale dei canoni, che deve essere non inferiore al periodo di ammortamento. Potranno pertanto rilevarsi le seguenti casistiche in caso di disallineamento tra le due date:
  1. Se la durata del contratto coincide o supera il periodo di deduzione fiscale, i canoni potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a conto economico.
  2. Se invece la durata del contratto è inferiore alla durata minima di ammortamento, le imprese dovranno gestire un doppio binario: da un lato contabile, legato alla durata del contratto, dall'altro fiscale, legato al periodo di deduzione previsto dal TUIR. Sarà pertanto necessario apportare variazioni in aumento nel corso della durata del contratto e variazioni in diminuzione dopo la scadenza del contratto e fino al completo riassorbimento.
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