Il giudice delegato del Tribunale di Roma ha ritenuto, a fronte della proposta di esclusione di un credito dal passivo in quanto fondato su meri estratti di ruolo, che questi ultimi, prodotti dall'agente della riscossione, conservino il valore di prova del credito tributario. Ha pertanto ammesso al passivo il credito tributario disattendendo il parere del curatore che, richiamando la sent. n. 31560 del 25 ottobre 2022, Cass. civ., sez. trib., lo aveva escluso in assenza delle cartelle notificate.
Vi è ampia giurisprudenza che ritiene sia ormai acquisito il principio per cui ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare non occorre la notifica della cartella, essendo sufficiente l'estratto di ruolo, in quanto documento dimostrativo del diritto.