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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Dichiarazione IMU

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Esdebitazione dell’incapiente e valutazione del TFR

In riferimento alla procedura di esdebitazione dell’incapiente nell’analisi della situazione di incapienza e della valutazione dell’utilità diretta o indiretta, da offrire ai creditori è necessario considerare che il trattamento di fine rapporto (TFR) o il trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici si acquisiscono solo al termine del rapporto di lavoro.
Pertanto l’eventuale acquisizione del TFR o del TFS potrebbe essere considerata come un’”utilità rilevante” nel quadriennio previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) come l’arco temporale di riferimento per tale procedura. Per poter essere però considerata un’utilità futura deve però soddisfare il requisito, previsto dall’art. 283 CCII, rappresentato dalla capacità della sopravvenienza di coprire almeno il 10% del debito complessivo.
Nel caso in cui al momento del deposito della domanda il rapporto di lavoro è stato instaurato di recente e non c’è quindi prospettiva di risoluzione del contratto di lavoro nel breve-medio termine, facendo riferimento al periodo di quattro anni previsto dalla normativa, l’istante può essere considerato incapiente. Rimane comunque l’obbligo di pagamento di caso di sopravvenienza che consenta il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.
 
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