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Indice Istat Marzo 2026

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Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

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Misure protettive ex art 44 CCII

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

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Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

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Transazione fiscale: il ruolo del giudice

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INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

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Evoluzione dell'assurance sulla sostenibilità alla luce del D.Lgs. 125/2024

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CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata

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ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

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Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

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Credito d’imposta 5.0

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Esdebitazione dell’incapiente e valutazione del TFR

In riferimento alla procedura di esdebitazione dell’incapiente nell’analisi della situazione di incapienza e della valutazione dell’utilità diretta o indiretta, da offrire ai creditori è necessario considerare che il trattamento di fine rapporto (TFR) o il trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici si acquisiscono solo al termine del rapporto di lavoro.
Pertanto l’eventuale acquisizione del TFR o del TFS potrebbe essere considerata come un’”utilità rilevante” nel quadriennio previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) come l’arco temporale di riferimento per tale procedura. Per poter essere però considerata un’utilità futura deve però soddisfare il requisito, previsto dall’art. 283 CCII, rappresentato dalla capacità della sopravvenienza di coprire almeno il 10% del debito complessivo.
Nel caso in cui al momento del deposito della domanda il rapporto di lavoro è stato instaurato di recente e non c’è quindi prospettiva di risoluzione del contratto di lavoro nel breve-medio termine, facendo riferimento al periodo di quattro anni previsto dalla normativa, l’istante può essere considerato incapiente. Rimane comunque l’obbligo di pagamento di caso di sopravvenienza che consenta il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.
 
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