La rinuncia alla liquidazione di un bene nella liquidazione controllata
Dal momento che la procedura di liquidazione controllata riguarda tutti i beni del debitore, il sovraindebitato non ha la possibilità di scegliere quali beni mettere a disposizione dei creditori.
Si ritiene applicabile alla liquidazione controllata, nonostante non sia espressamente previsto, il principio previsto dall’art. 213, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) riguardante la liquidazione giudiziale, il quale stabilisce che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, può decidere di non acquisire all’attivo o di rinunciare a liquidare uno o più beni se la loro liquidazione è ritenuta manifestamente antieconomica.
Per tale motivo, nell’ambito della liquidazione controllata, il liquidatore nominato ha il compito di valutare la convenienza della liquidazione dei beni del sovraindebitato, decidendo di rinunciare o non acquisire all’attivo uno o più beni se la loro liquidazione risulta palesemente non conveniente, previa autorizzazione del giudice.
È necessario esaminare anche altri aspetti nella valutazione della convenienza della liquidazione, nel caso in cui il bene in questione sia rappresentato da un’automobile. Infatti, è doveroso non solo considerare il valore che si prevede di ottenere dalla vendita del bene ma anche l'eventuale perdita che ne potrebbe derivare, poichè il debitore senza l’automobile potrebbe non essere più nelle condizioni di percepire un reddito, che in quota verrebbe appreso alla procedura.