Nella l. n. 3/2012 il privilegio processuale fondiario non può essere applicato ad alcuno degli istituti del sovraindebitamento (né all'accordo di composizione della crisi, né al piano del consumatore, ove il divieto venga disposto, né alla liquidazione del patrimonio) poiché le norme sul privilegio sono norme di stretta applicazione e non è possibile un'applicazione analogica dell'art. 41 T.U.B.
Nel fallimento, tale privilegio non dispensa il creditore fondiario, dall'applicazione della disciplina di cui all'art.52 l. fall. ai sensi del quale tutti i crediti, anche se muniti di prelazione, devono essere accertati nello stato passivo, secondo le norme della Legge fallimentare.
Il creditore fondiario ha l’obbligo di insinuarsi al passivo del fallimento in quanto l’assegnazione effettuata in sede esecutiva ha carattere provvisorio e deve essere definita nella procedura concorsuale.