Misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare
I commi 2, 3 e 4 del D.L. 193/2016 intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo:
(comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di ciascun intervento pari a 15.000 euro, soglia entro la quale può essere configurato un aiuto de minimis nel settore agricolo. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni per l’anno 2016;
(comma 3) che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura; al momento l’ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura;
(comma 4) di consentire ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall’attuazione del regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari per l’attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3.