La Legge di Bilancio per il 2017 ha esteso la possibilità di ridefinire il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di:
persone fisiche per operazioni diverse dall’attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse uguagliate di cui all’articolo 5, D.P.R. 917/1986, enti non commerciali per i beni non oggetto l’attività di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione del costo dei terreni, agricoli o edificabili, e delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo non negoziate in mercati regolamentati, può essere realizzata solo se i beni in oggetto sono posseduti alla data del 1° gennaio 2017, e produce effetti nel caso in cui si rediga un’adeguata perizia di stima entro il 30 giugno 2017, data di scadenza per versare l’imposta sostitutiva dovuta. L’aliquota prevista per la rivalutazione è pari all’8%. L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore del bene determinato dalla perizia, a prescindere dal prezzo di acquisto del terreno o della partecipazione, con un’aliquota dell’8%. La rivalutazione dei terreni consente di ridurre la tassazione sull’eventuale plusvalenza conseguente alla cessione dei terreni a titolo oneroso. Si precisa che sono sempre tassate le plusvalenze conseguite per cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, mentre quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli vengono gravate solo se si tratta di “rivendite” infraquinquennali. Deve essere un professionista quale ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile a redigere la perizia di stima che deve essere asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.