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Conservazione digitale dei documenti

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Indicazioni per il rinvio del secondo acconto

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Entro il 15 dicembre sanatoria degli scontrini

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Durata della liquidazione controllata

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore – possibile la prosecuzione del mutuo risolto

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Segnalazione dei bonus edilizi non utilizzati all'Agenzia delle Entrate

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Impresa Familiare: Effetti Temporali

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E–Commerce: novità dal 2024

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Come individuare il titolare effettivo nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali

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Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi

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Richiami di informativa nella relazione del revisore

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Inefficacia dei pagamenti dopo l’apertura della liquidazione controllata

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RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

SCADE IL 30 GIUGNO 2017

La Legge di Bilancio per il 2017 ha esteso la possibilità di ridefinire il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di:
  • persone fisiche per operazioni diverse dall’attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse uguagliate di cui all’articolo 5, D.P.R. 917/1986, enti non commerciali per i beni non oggetto l’attività di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione del costo dei terreni, agricoli o edificabili, e delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo non negoziate in mercati regolamentati, può essere realizzata solo se i beni in oggetto sono posseduti alla data del 1° gennaio 2017, e produce effetti nel caso in cui si rediga un’adeguata perizia di stima entro il 30 giugno 2017, data di scadenza per versare l’imposta sostitutiva dovuta. L’aliquota prevista per la rivalutazione è pari all’8%. L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore del bene determinato dalla perizia, a prescindere dal prezzo di acquisto del terreno o della partecipazione, con un’aliquota dell’8%. La rivalutazione dei terreni consente di ridurre la tassazione sull’eventuale plusvalenza conseguente alla cessione dei terreni a titolo oneroso. Si precisa che sono sempre tassate le plusvalenze conseguite per cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, mentre quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli vengono gravate solo se si tratta di “rivendite” infraquinquennali. Deve essere un professionista quale ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile a redigere la perizia di stima che deve essere asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.
 
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