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Conservazione digitale dei documenti

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Indicazioni per il rinvio del secondo acconto

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Entro il 15 dicembre sanatoria degli scontrini

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Durata della liquidazione controllata

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore – possibile la prosecuzione del mutuo risolto

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Segnalazione dei bonus edilizi non utilizzati all'Agenzia delle Entrate

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Impresa Familiare: Effetti Temporali

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E–Commerce: novità dal 2024

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Come individuare il titolare effettivo nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali

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Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi

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Richiami di informativa nella relazione del revisore

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Inefficacia dei pagamenti dopo l’apertura della liquidazione controllata

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IMPRESA FAMILIARE: UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO

L’Agenzia delle Entrate e l’Inps, alla luce delle nuove disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e di “convivenze di fatto”, chiariscono quanto segue:
 
Unioni Civili
Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia (per persone dello stesso sesso), basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce uno status giuridico, analogo a quello conferito dal matrimonio.
Agenzia entrate: i soggetti in esame possono costituire un’impresa familiare regolamentata dalle disposizioni ordinariamente previste, (diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili, diritto di partecipare alle decisioni concernenti l’impiego degli utili/incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa).
INPS: ai fini previdenziali / contributivi, quindi, il soggetto parte dell’unione civile è equiparato al coniuge.
 
Convivenze di fatto
Si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o da unione civile.
Agenzia entrate: non trova applicazione l’equiparazione con i coniugi prevista per i soggetti parte delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, quindi è riconosciuta la sola possibilità di partecipare agli utili dell’impresa dell’altro convivente.
INPS: non è possibile applicare quanto previsto ai fini contributivi / previdenziali per i soggetti facenti parte dell’impresa familiare e, pertanto, l’attribuzione di utili d’impresa al “convivente di fatto” da parte del titolare non comporta l’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente mancando i necessari requisiti soggettivi (legame di parentela o affinità rispetto al titolare).
Ciò premesso si può desumere un disallineamento tra trattamento fiscale e contributivo/previdenziale.
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