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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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IMPRESA FAMILIARE: UNIONI CIVILI E CONVIVENTI DI FATTO

L’Agenzia delle Entrate e l’Inps, alla luce delle nuove disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e di “convivenze di fatto”, chiariscono quanto segue:
 
Unioni Civili
Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia (per persone dello stesso sesso), basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce uno status giuridico, analogo a quello conferito dal matrimonio.
Agenzia entrate: i soggetti in esame possono costituire un’impresa familiare regolamentata dalle disposizioni ordinariamente previste, (diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili, diritto di partecipare alle decisioni concernenti l’impiego degli utili/incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa).
INPS: ai fini previdenziali / contributivi, quindi, il soggetto parte dell’unione civile è equiparato al coniuge.
 
Convivenze di fatto
Si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o da unione civile.
Agenzia entrate: non trova applicazione l’equiparazione con i coniugi prevista per i soggetti parte delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, quindi è riconosciuta la sola possibilità di partecipare agli utili dell’impresa dell’altro convivente.
INPS: non è possibile applicare quanto previsto ai fini contributivi / previdenziali per i soggetti facenti parte dell’impresa familiare e, pertanto, l’attribuzione di utili d’impresa al “convivente di fatto” da parte del titolare non comporta l’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente mancando i necessari requisiti soggettivi (legame di parentela o affinità rispetto al titolare).
Ciò premesso si può desumere un disallineamento tra trattamento fiscale e contributivo/previdenziale.
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