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Conservazione digitale dei documenti

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Indicazioni per il rinvio del secondo acconto

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Entro il 15 dicembre sanatoria degli scontrini

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Durata della liquidazione controllata

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore – possibile la prosecuzione del mutuo risolto

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Notifica della cartella al legale rappresentante della società

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Segnalazione dei bonus edilizi non utilizzati all'Agenzia delle Entrate

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Impresa Familiare: Effetti Temporali

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E–Commerce: novità dal 2024

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Come individuare il titolare effettivo nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali

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Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi

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Richiami di informativa nella relazione del revisore

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ISTANZA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Con la L. 172/2017 è  stato definito il quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate solo sulla stampa ( incrementali rispetto a quelle sostenute nello stesso periodo del 2016), mentre dal 1 gennaio 2018 anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio-televisive (incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017).
 
CasisticheRequisitoMisura del contributoNote
Spese pubblicità su stampa sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017L’importo sostenuto deve essere superiore rispetto all’importo sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziate per il 2017Istanza entro 31 marzo 2018: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)
Spese pubblicità su stampa ed emittenti radio-televisive sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018L’importo sostenuto deve essere superiore rispetto all’importo sostenuto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziate per il 2018Istanza entro 31 marzo 2019: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2018 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)
 
Coloro che sono interessati dovranno presentare una istanza telematica, tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2018, per fruire del credito di imposta sugli investimenti incrementali effettuati nel 2017.
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