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Liquidazione controllata: il debitore non può impugnare lo stato passivo esecutivo

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Fringe benefit auto aziendali: il Decreto Omnibus cambia ancora le regole dal 2026

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Preliminare di vendita e plusvalenze

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Gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati arrivano nel cassetto fiscale

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Concordato preventivo biennale: dichiarazione integrativa senza decadenza dal CPB dopo il Correttivo Omnibus

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Concordato preventivo biennale: l'avviso bonario può far decadere dal CPB se non viene pagato entro 60 giorni

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Composizione negoziata: caratteristiche del progetto di piano

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Compiuta giacenza e sospensione feriale

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Liquidazione controllata: l’IMU maturata durante la procedura non può essere pagata prima della vendita dell’immobile

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Liquidazione controllata: inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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RIMBORSO TARI QUOTA VARIABILE

A seguito di un interrogazione parlamentare è stato precisato che la "quota variabile" della tariffa sui rifiuti TARI) va calcolata una sola volta per le abitazioni con pertinenze (esempio autorimesse e cantine), visto che  l'utenza domestica  è relativa alla medesima famiglia.
La TARI è determinata nel seguente modo:
  • la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’abitazione, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria correlata al numero degli occupanti dell’alloggio;
  • la quota variabile è determinata da un importo rapportato al numero degli occupanti (non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza)
 
Il Mef stabilisce il diritto al rimborso per i contribuenti che hanno subito un doppio prelievo della parte variabile (sia sull’abitazione, sia sulla pertinenza). Il rimborso può essere ottenuto per le annualità 2014 e successive .
L’istanza di rimborso deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e l’importo per il quale si richiede il rimborso oltre ai dati identificativi della pertinenza che è stata conteggiata erroneamente nel calcolo della Tari.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro  5 anni dal giorno del versamento. Se spettante il rimborso deve essere erogato entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza.
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