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Conservazione digitale dei documenti

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Indicazioni per il rinvio del secondo acconto

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Entro il 15 dicembre sanatoria degli scontrini

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Durata della liquidazione controllata

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore – possibile la prosecuzione del mutuo risolto

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Segnalazione dei bonus edilizi non utilizzati all'Agenzia delle Entrate

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Impresa Familiare: Effetti Temporali

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E–Commerce: novità dal 2024

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Come individuare il titolare effettivo nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali

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Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi

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Richiami di informativa nella relazione del revisore

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Inefficacia dei pagamenti dopo l’apertura della liquidazione controllata

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CARTA CARBURANTE

Nuove e vecchie regole

Dal 1°luglio, il carburante per autotrazione può essere acquistato “esclusivamente” con mezzi di pagamento tracciabili, abrogando la disciplina relativa alla scheda carburante.
Quindi, ai fini della detraibilità dell’imposta e della deducibilità del costo, i soggetti passivi Iva dovranno acquistare il carburante solo con carte di credito, di debito o carte prepagate. Di conseguenza, l’utilizzo della moneta elettronica come strumento di pagamento è la condizione necessaria per la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva; il pagamento con mezzi diversi da quelli sopraindicati (ad esempio, il contante) comporta l’impossibilità di detrarre l’Iva e dedurre il costo.
 
Fattura elettronica
Gli impianti stradali di distribuzione di carburante dovranno emettere apposita fattura elettronica ai soggetti passivi Iva che certifichi il corrispettivo del rifornimento. Sono fuori da tale obbligo solo i consumatori privati.
Da una parte la fattura elettronica, insieme al pagamento con strumenti tracciabili, rappresenta documento indispensabile per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva e dall’altra però, ai fini reddituali, non vi è disposizione che collega la deducibilità del costo per l’acquisto di carburante alla fatturazione elettronica. Il soggetto passivo Iva potrebbe, quindi, rinunciare a detrarre l’Iva e dedurre il costo sostenuto per l’acquisto di carburante utilizzando altri mezzi idonei che permettano di giustificare la spesa, quali, ad esempio, l’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta.
 
Regole vigenti fino al 30 giugno 2018
Regole soggetti Iva dal 1° luglio 2018
 
-utilizzo della “scheda carburante”;
 
-nessun obbligo di tenuta della scheda carburante .per coloro che effettuano gli acquisti (a partire dal 14 maggio 2011), utilizzando, esclusivamente, strumenti di pagamenti tracciabili (carte di credito, carte di debito o carte prepagate).
 
 
-gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica;
-la deducibilità e la detrazione Iva delle spese è legata all’esclusivo utilizzo di mezzi di pagamento  tracciabili (carte di credito, carte di debito o prepagate o  altri mezzi che saranno individuati tramite provvedimento dell’Agenzia delle entrate).
 
 
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