L’Agenzia delle entrate ha chiarito (risoluzione n. 22 del 12 marzo 2018) che la detrazione per le spese sostenute in interventi antisismici può essere estesa anche agli interventi che riguardano immobili destinati alla locazione.
Le unità immobiliari in esame sono state suddivise utilizzando due criteri: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo.
Per quanto riguarda la localizzazione l’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 ha suddiviso i Comuni italiani sulla base del loro rischio sismico in 4 categorie, individuate con i codici 1, 2, 3 e 4. Gli immobili rientranti nelle zone 1, 2 e 3 potranno godere della detrazione (50% - 70% - 80%) in 5 quote annuali.
Dal 1° gennaio 2017, tutte le unità immobiliari utilizzate a fini residenziali, e non solo quelle destinate ad abitazione principale o ad attività produttive, possono detrarre le spese sostenute per interventi antisismici. Un ulteriore chiarimento riguarda la norma che ha introdotto il “Sismabonus” che ha come scopo quello di favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio, ed è per questo che la detrazione è riconosciuta anche per gli interventi su immobili destinati alla locazione.