Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

Approfondisci

news

Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

Approfondisci

news

Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

Approfondisci

news

Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

Approfondisci

news

Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

Approfondisci

news

Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

Approfondisci

news

Sostituzione caldaia

Approfondisci

news

Novità Split payment dal 1° luglio

Approfondisci

news

Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

Approfondisci

news

Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

Approfondisci

news

La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

Approfondisci

news

Indice Istat Maggio 2025

Approfondisci

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO

Il Decreto Liquidità, in materia di procedure di risanamento della crisi d’impresa ha disposto:
  • la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione convalidati, scadenti tra il 23.2.2020 e il 31.12.2021;
  • la possibilità da parte del debitore, nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo o accordi di ristrutturazione (pendenti al 23.2.2020), di presentare istanza al Tribunale (entro il termine dell’udienza fissata per l’omologa) per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano / nuova proposta di concordato i accordo di ristrutturazione.
L’istanza è inammissibile nel caso in cui nel concordato preventivo sia già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l’approvazione del concordato;
  • la possibilità da parte del debitore di depositare fino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini (nel caso volesse modificarli), nonchè la documentazione comprovante tale necessità. Il differimento deve essere inferiore a sei mesi, rispetto alle scadenze originali.
  • la possibilità del debitore, che ha ottenuto dal Tribunale la concessione del termine per presentare la proposta / piano (compreso tra 60 e 120 giorni e già prorogato di non oltre 60 giorni per giustificati motivi) di presentare un’istanza (connessa all’emergenza “coronavirus”) per la concessione di un’ulteriore proroga fino a 90. La proroga è concessa solo in presenza di concreti e giustificati motivi;
  • la possibilità a favore del debitore che ha già ottenuto proroga del termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione, di richiedere, tramite istanza la concessione di un’ulteriore proroga fino a 90 giorni (connessa all’emergenza “coronavirus”),  concessa solo in presenza di concreti e giustificati motivi. 
VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
via Antonio Gramsci 85
47122 Forli
Tel. +39 0543818248
Fax +39 0543818248
E-mail: segreteria@studio-mariani.com

P.Iva 02713451207 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate