ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO
Il Decreto Liquidità, in materia di procedure di risanamento della crisi d’impresa ha disposto:
la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione convalidati, scadenti tra il 23.2.2020 e il 31.12.2021;
la possibilità da parte del debitore, nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo o accordi di ristrutturazione (pendenti al 23.2.2020), di presentare istanza al Tribunale (entro il termine dell’udienza fissata per l’omologa) per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano / nuova proposta di concordato i accordo di ristrutturazione.
L’istanza è inammissibile nel caso in cui nel concordato preventivo sia già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l’approvazione del concordato;
la possibilità da parte del debitore di depositare fino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini (nel caso volesse modificarli), nonchè la documentazione comprovante tale necessità. Il differimento deve essere inferiore a sei mesi, rispetto alle scadenze originali.
la possibilità del debitore, che ha ottenuto dal Tribunale la concessione del termine per presentare la proposta / piano (compreso tra 60 e 120 giorni e già prorogato di non oltre 60 giorni per giustificati motivi) di presentare un’istanza (connessa all’emergenza “coronavirus”) per la concessione di un’ulteriore proroga fino a 90. La proroga è concessa solo in presenza di concreti e giustificati motivi;
la possibilità a favore del debitore che ha già ottenuto proroga del termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione, di richiedere, tramite istanza la concessione di un’ulteriore proroga fino a 90 giorni (connessa all’emergenza “coronavirus”), concessa solo in presenza di concreti e giustificati motivi.