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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Credito beni strumentali Transizione 4.0: proroga 2022

Il credito d’imposta è riconosciuto:
  • per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016, ai sensi del nuovo comma 1057-bis, L. 178/2020, effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, nonché entro il 30 giugno 2026, a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore e che il pagamento di acconti sia almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2025;
  • per gli investimenti in beni compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, in base alla modifica apportata al comma 1058, effettuati fino al 31 dicembre 2023 nella misura del 20% del costo con il limite massimo annuale di costi di 1 milione di euro.
 
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