per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016, ai sensi del nuovo comma 1057-bis, L. 178/2020, effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, nonché entro il 30 giugno 2026, a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore e che il pagamento di acconti sia almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2025;
per gli investimenti in beni compresi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016, in base alla modifica apportata al comma 1058, effettuati fino al 31 dicembre 2023 nella misura del 20% del costo con il limite massimo annuale di costi di 1 milione di euro.