L’imprenditore individuale può accedere al concordato minore anche se cancellato dal registro imprese non essendo qualificabile come consumatore
L’imprenditore individuale cancellato dal registro imprese, che perciò al momento non svolge attività d’impresa, che abbia maturato debiti inerenti la pregressa attività non può essere qualificato come consumatore.
In tal caso l’imprenditore individuale cessato può accedere al concordato minore se la proposta prevede l’apporto di risorse esterne, come previsto dall’art. 74 comma 2 CCII.
L’imprenditore individuale cessato che abbia maturato un’esposizione debitoria, inerente l’attività d’impresa, di importo superiore il limite di € 500.000,00, rientra nella categoria residuale di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) CCII e può pertanto accedere al concordato minore. L’art. 77 CCII fa infatti riferimento ai limiti previsti dall’art. 2 comma 1 lett d) CCII ribadendo che solo l’imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per poter presentare la domanda di concordato minore prevista dall’art. 74 CCII.