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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Dichiarazione IMU

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Assegnazione agevolata ai soci: entro 30/09/2023

Con la finanziaria 2023 è stato previsto un regime agevolato a favore delle Snc, Spa, Srl, Sas e Sapa entro il 30 settembre 2023 che assegnano o cedono ai soci:
- beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l’attività di impresa;
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’impresa.
Tale agevolazione è concessa a condizione che tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci al 30 settembre 2022 ovvero che risultino iscritti entro 30 giorni a partire dal 1° gennaio 2023, previo titolo di trasferimento avente data certa precedente al 1° ottobre 2022.
Allo stesso modo questo regime agevolato viene applicato alle società, le quali abbiano per oggetto principale la gestione dei beni sopra citati, che comunque entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
Il regime agevolato prevede che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il relativo costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8%, elevata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione.
Per quanto riguardano le riserve in sospensione di imposta, sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.
 
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