Istanza di liquidazione controllata in assenza di beni
L’istanza del Creditore ai sensi dell’art. 268 comma 2 del Codice della crisi e dell’insolvenza è ammissibile anche in assenza di beni da liquidare o certezza di redditi futuri.
In caso di domanda presentata direttamente dal debitore la procedura da seguire è l’esdebitazione del debitore incapiente ma in caso di istanza promossa dal creditore nulla impedisce l’apertura della procedura, restando facoltà del debitore di promuovere eccezione di incapienza e proporre mediante l’ausilio di un OCC, domanda di esdebitazione.
Al decorso del termine dei tre anni dall’apertura, il debitore che dimostri di non essersi volontariamente trovato prima dell’apertura della procedura in una situazione di incapienza per creare danno ai creditori o, ancor peggio in frode agli stessi, ed abbia pertanto il requisito della meritevolezza, potrà ambire all’effetto esdebitatorio.