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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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Istanza di liquidazione controllata in assenza di beni

L’istanza del Creditore ai sensi dell’art. 268 comma 2 del Codice della crisi e dell’insolvenza è ammissibile anche in assenza di beni da liquidare o certezza di redditi futuri.
In caso di domanda presentata direttamente dal debitore la procedura da seguire è l’esdebitazione del debitore incapiente ma in caso di istanza promossa dal creditore nulla impedisce l’apertura della procedura, restando facoltà del debitore di promuovere eccezione di incapienza e proporre mediante l’ausilio di un OCC, domanda di esdebitazione.
Al decorso del termine dei tre anni dall’apertura, il debitore che dimostri di non essersi volontariamente trovato prima dell’apertura della procedura in una situazione di incapienza per creare danno ai creditori o, ancor peggio in frode agli stessi, ed abbia pertanto il requisito della meritevolezza, potrà ambire all’effetto esdebitatorio.

 
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